Esperto nella composizione negoziata per la soluzione della crisi d’impresa (d.l. 118/2021, convertito in l. n. 147/2021)

Esperto nella composizione negoziata per la soluzione della crisi d’impresa (d.l. 118/2021, convertito in l. n. 147/2021)

Title:

Description:

Esperto nella composizione negoziata per la soluzione della crisi d’impresa (d.l. 118/2021, convertito in l. n. 147/2021)

Roma/Pesaro, 6 marzo 2022

Ho recentemente conseguito attestato di efficace ed effettiva partecipazione al Corso in “Esperto nella composizione negoziata per la soluzione della crisi d’impresa (d.l. 118/2021, convertito in l. n. 147/2021)”, organizzato dal Consiglio Nazionale forense e tenutosi su piattaforma telematica, secondo le modalità di cui al D. dirigenziale del Ministero della Giustizia del 28.09.2021. La specifica formazione di cui al Corso abilita (nel possesso con gli altri requisiti previsti dalla legge) all’iscrizione presso l’Elenco degli Esperti nella composizione negoziata della crisi di cui all’art. 3, n. 3, D.l. 118/2021, convertito in l. 147/2021)

• • • • • •

Il Prof. G. B. Portale, nel suo famoso scritto Dalla «pietra del vituperio» alle nuove concezioni del fallimento e delle altre procedure concorsuali, ricorda come «nella più nota, quanto meno a livello locale, delle storie di Biancavilla (alludo a quella del canonico Bucolo del 1953), nella parte dedicata alle Tradizioni civili (151, §1), sotto il lemma “Pietra del vituperio”, è riportata la seguente testimonianza (…): i debitori, che non potevano o non volevano pagare, venivano sottoposti alla vergognosa azione di calarsi in pubblico le braghe e battere colle natiche tre volte sopra una balata o pietra del vituperio, collocata nell’aula della Curia Capitaneale, o in una pubblica piazza, alla presenza dei creditori e di molti curiosi, accompagnando l’atto indecoroso colle rituali parole: chi ha da avere, venga a pagarsi (…)». Da allora, con molta lentezza, la disciplina che regola la fase dell’insolvenza dell’impresa, ha subito una evoluzione profonda. Nonostante ciò, anche nel vigore della legge c.d. fallimentare di cui al r.d. n. 267 del 1942, nella sua formulazione originaria, la relativa disciplina veniva criticata per essere ispirata, nel suo complesso, ad una concezione di discredito nei confronti del soggetto in difficoltà, a prescindere dalle ragioni che lo avevano condotto in tale situazione, oltreché per essere «rigidamente informata ad un principio autoritario, per cui i creditori, che in definitiva sono gli interessati, sono tagliati fuori dalla procedura non potendo influirvi che in limiti assai ristretti (…) e dovendo attenderne passivamente i risultati». Ancora, si evidenziava la sua «inefficienza a fronteggiare le nuove esigenze del mercato», rilevando come «funzione di una moderna legge sull’insolvenza (…) deve esser quella di portare all’evoluzione da una concezione soggettiva, afflittiva e sanzionatoria tesa ad espellere dal mercato l’imprenditore insolvente (a prescindere dalle cause della crisi) ad una diversa configurazione oggettiva, incentrata sull’attività di impresa e diretta a realizzare un miglior contemperamento della istanza di tutela dei creditori dell’imprenditore insolvente, da un lato, e di salvaguardia dell’organismo produttivo e di valorizzazione delle attività e della pluralità di interessi che esso coinvolge, dall’altro» (per le critiche che si sono riportate cfr. ancora G. B. Portale, cit.).

In considerazione di quanto ho appena riferito, ritengo vada valutato positivamente l’istituto della Composizione negoziata della crisi di impresa, recentemente introdotto nell’Ordinamento italiano con Decreto l. 118/2021, sostanzialmente volto a consentire alle imprese che versino in uno stato di crisi o di insolvenza reversibile, un confronto con i creditori, che si realizzi con l’intervento di un Esperto (imparziale, indipendente ed “equidistante” rispetto agli interessi alle parti coinvolte) ed attraverso lo strumento del contratto e della (ri)negoziazione degli accordi originariamente pattuiti, nel tentativo di delineare un nuovo equilibrio, differente rispetto a quello originario che, in conseguenza dello stato di difficoltà in cui versa l’impresa, ne risulta gravemente compromesso. Il confronto è finalizzato alla ricerca di una soluzione negoziale condivisa che, da un lato, favorisca l’interesse dell’imprenditore in crisi al risanamento dell’impresa (o, comunque, alla salvaguardia della continuità indiretta dell’impresa, attraverso il trasferimento dell’azienda o di un ramo di essa), oltreché l’interesse del mercato a non veder disgregato un complesso produttivo che opera nel suo contesto e, dall’altro, contemperi tali interessi con quello dei singoli creditori alla ricerca della migliore soluzione possibile per la soddisfazione (eventualmente anche solo parziale e/o differita) del loro interesse economico. Tale novità normativa, mi pare pertanto possa essere apprezzata in un’ottica di “prevenzione” dell’insolvenza irreversibile, oltrechè di “partecipazione” alla procedura: procedura che prevede il coinvolgimento diretto sia dell’imprenditore (il quale volontariamente sceglie la via del confronto, mantenendo nel contempo la gestione sia ordinaria che straordinaria della sua attività) che dei creditori, ai quali è riservato un ruolo di primo piano nei rapporti con l’Esperto e con l’imprenditore in crisi. In un’ottica di ricerca di un punto di maggior equilibrio tra autonomia negoziale ed eteronomia statuale, al Giudice viene invece riservato un mero ruolo di “sorveglianza” del corretto dispiegarsi del tentativo di composizione negoziata.

Per gli insegnamenti ricevuti nel corso di formazione che si è appena concluso, ci tengo molto a ringraziare la Cons. Linda Vaccarella (Magistrato addetto all’Ufficio legislativo del Ministero della Giustizia); il Prof. Avv. Massimo Fabiani (Università del Molise) e l’On. Avv. Francesco Paolo Sisto (Sottosegretario alla Giustizia) per la parte intruduttiva, oltreché i Relatori Prof. Avv. Sabino Fortunato (Università Roma Tre); Prof. Avv. Giuseppe Miccolis (Università del Salento); Prof. Avv. Maria Carla Giorgetti (Università di Bergamo); Cons. Valentino Lenoci (Corte di Cassazione); Prof. Dott. Francesco Campobasso (Università di Bari); Dott.ssa Pamela Graffi (Unioncamere); Prof. Dott. Elbano De Nuccio (Università LUM Bari); Dott. Nicola Notarnicola (Commercialista in Bari); Prof. Dott. Anna Lucia Muserra (Università di Bari); Prof. Dott. Mauro Romano (Università di Bari); Prof. Dott. Christian Favino (Università di Foggia); Prof. Avv. Stefania Pacchi (Università di Siena); Prof. Avv. Antonio Rossi (Università di Bologna); Prof. Avv. Giuseppe Fauceglia (Università di Salerno); Avv. Giuseppe Catalano (Presidente Associazione Italiana Giuristi d’Impresa); Avv. Maria Paola Tagliaferri (Foro di Piacenza); Avv. Dante Leonardi (Foro di Bari); Avv. Diego Comba (Foro di Torino); Avv. Valeria Mazzoletti (Foro di Milano); Avv. Paolo Pototschnig (Foro di Milano); Pres. Angela Arbore (Sez. Lav. Trib. Trani); Avv. Giorgio Treglia (Foro di Milano); Avv. Silvia Zenati (Foro di Verona); Prof. Avv. Francesco Grieco (Università LUM Bari); Prof. Avv. Gabriele Dell’Atti (Università di Bari); Pres. Michele Monteleone (Tribunale di Benevento); Prof. Avv. Massimo Montanari (Università di Parma).

Avv. Federica Forlani