Milan Arbitration Week, “Commenti alla parte relativa all’arbitrato della Delega al Governo per l’efficienza del processo civile (Legge 26 novembre 2021, n. 206) ”

Milan Arbitration Week, “Commenti alla parte relativa all’arbitrato della Delega al Governo per l’efficienza del processo civile (Legge 26 novembre 2021, n. 206) ”

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Milan Arbitration Week, “Commenti alla parte relativa all’arbitrato della Delega al Governo per l’efficienza del processo civile (Legge 26 novembre 2021, n. 206) ”

Milano, 9 febbraio 2022

Si è svolto oggi, nel contesto di Milan Arbitration Week, il live webinar dedicato ai “Commenti alla parte relativa all’arbitrato della Delega al Governo per l’efficienza del processo civile (Legge 26 novembre 2021, n. 206)” nel corso del quale sono intervenuti alcuni dei Giuristi più autorevoli sul tema dell’arbitrato, per discutere le novità introdotte dalla Riforma della giustizia civile relativamente a tale metodo alternativo di risoluzione delle controversie.

L’intero evento è stato organizzato dall’Università degli Studi di Milano ed European Court of Arbitration, in collaborazione con il Comitato Italiano dell’Arbitrato, gli studi legali BonelliErede e DLA Piper ed il patrocinio del Centre of Research on Domestic, European and Transnational Dispute Settlement

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Sono intervenuti il Prof. Carmine Punzi (Presidente del Comitato Italiano dell’Arbitrato; Professore emerito di diritto processuale civile, Università La Sapenza, Roma), il Prof. Francesco P. Luiso (Presidente della Commissione Ministeriale, già Ordinario di diritto processuale civile, Università di Pisa), il Prof. Federico Carpi (Vice Presidente del Comitato Italiano dell’Arbitrato, Professore emerito di diritto processuale, Università di Bologna) e l’Avv. Mauro Rubino Sammartano (Vice Presidente del Comitato Italiano dell’Arbitrato, Presidente della Corte Arbitrale Europea).

Ringrazio davvero sentitamente i Relatori per aver illustrato con tanta chiarezza le modifiche che la Legge di riforma della giustizia civile è destinata ad apportare agli artt. 806 ss. del vigente Codice di rito(*) e le ragioni sottese a tali modifiche; ma anche per aver condiviso con i partecipanti alcuni spunti di riflessione sull’opportunità, per il futuro, di dibattere su aspetti ulteriori, che l’iniziativa attuale della Ministra Cartabia non ha preso in considerazione.

Avv. Federica Forlani

(*)

Introdotta nel perseguimento dell’obiettivo dichiarato di consentire un recupero di efficienza, celerità e competitività della giustizia italiana, la Legge 206/2021, al comma 15, prevede tutta una serie di principi e criteri direttivi ai quali dovranno ispirarsi i relativi decreti di attuazione nel modificare la disciplina attualmente vigente in tema di arbitrato. Tra questi principi, in particolare:

a) rafforzare le garanzie di imparzialità e indipendenza dell’arbitro, reintroducendo la facoltà di ricusazione per gravi ragioni di convenienza, nonché prevedendo l’obbligo di rilasciare, al momento dell’accettazione della nomina, una dichiarazione che contenga tutte le circostanze di fatto rilevanti ai fini delle sopra richiamate garanzie, prevedendo l’invalidità dell’accettazione nel caso di omessa dichiarazione, nonché in particolare la decadenza nel caso in cui, al momento dell’accettazione della nomina, l’arbitro abbia omesso di dichiarare le circostanze che, ai sensi dell’articolo 815 del codice di procedura civile, possono essere fatte valere come motivi di ricusazione; 

b) prevedere in modo esplicito l’esecutività del decreto con il quale il presidente della corte d’appello dichiara l’efficacia del lodo straniero con contenuto di condanna; 

c) prevedere l’attribuzione agli arbitri rituali del potere di emanare misure cautelari nell’ipotesi di espressa volontà delle parti in tal senso, manifestata nella convenzione di arbitrato o in atto scritto successivo, salva diversa disposizione di legge; mantenere per tali ipotesi in capo al giudice ordinario il potere cautelare nei soli casi di domanda anteriore all’accettazione degli arbitri; disciplinare il reclamo cautelare davanti al giudice ordinario per i motivi di cui all’articolo 829, primo comma, del codice di procedura civile e per contrarietà all’ordine pubblico; disciplinare le modalità di attuazione della misura cautelare sempre sotto il controllo del giudice ordinario;

d) prevedere, nel caso di decisione secondo diritto, il potere delle parti di indicazione e scelta della legge applicabile;

e) ridurre a sei mesi il termine di cui all’articolo 828, secondo comma, del codice di procedura civile per la proposizione dell’impugnazione per nullità del lodo rituale, equiparandolo al termine di cui all’articolo 327, primo comma, del codice di procedura civile;

f) prevedere, nella prospettiva di riordino organico della materia e di semplificazione della normativa di riferimento, l’inserimento nel codice di procedura civile delle norme relative all’arbitrato societario e la conseguente abrogazione del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5; prevedere altresì la reclamabilità dell’ordinanza di cui all’articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, che decide su richiesta di sospensione della delibera;

g) disciplinare la translatio iudicii tra giudizio arbitrale e giudizio ordinario e tra giudizio ordinario e giudizio arbitrale; 

h) prevedere che, in tutti i casi, le nomine degli arbitri da parte dell’autorità giudiziaria siano improntate a criteri che assicurino trasparenza, rotazione ed efficienza.